Codice disciplinare
Premessa
La Legge n. 300 del 20 maggio 1970, il c.d. Statuto dei Lavoratori, all’art. 7, dispone che le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, all’art. 55, così come modificato dall’art. 68, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, dispone che la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.
D’altra parte, la Legge n. 69 del 18 giugno 2009 con le sue successive modifiche ed integrazioni, all’art. 32, dispone che a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati e, inoltre, che a decorrere dal 1 gennaio 2011 le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale.
Nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Il 19 giugno 2013 è entrato in vigore il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), che definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
“Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.”
Questo il primo dei principi generali richiamati.
Inoltre, il dipendente pubblico:
- è tenuto a rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e ad agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, ed evita comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione;
- orienta l’azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia, in una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati;
- nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi da azioni arbitrarie che comportino discriminazioni di qualsiasi tipo.
Dopo aver elencato i principi generali, il Codice entra nel vivo di tutti gli aspetti collegati al rapporto di lavoro: dalla gestione di regali o altre utilità alla comunicazione dei conflitti d’interesse, alla prevenzione della corruzione, al comportamento in servizio, ai rapporti con il pubblico. Disposizioni particolari sono previste per i dirigenti. Infine, la vigilanza e la responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice.
Correttezza e trasparenza: la nuova disciplina
La disciplina posta dal Codice di comportamento tocca, in modo particolareggiato, tutti quegli aspetti del rapporto di lavoro del dipendente pubblico che potrebbero dare adito a pratiche scorrette, con l’obiettivo della massima correttezza ed integrità.
Questi, in sintesi, alcuni degli aspetti trattati.
Eventuali regali
Il dipendente non può chiedere né accettare regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore, effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali. Per modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto.
In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non può chiedere regali neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per aver compiuto un atto del proprio ufficio, da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio.
Il dipendente non può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza.
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente deve comunicare tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. La misura non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse
Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti, il dipendente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni. Il Codice precisa nel dettaglio quali sono gli elementi che è necessario comunicare.
Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
Prevenzione della corruzione
Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.
Comportamento nei rapporti privati
Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, nè menziona la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine dell’amministrazione.
Rapporti con il pubblico
Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall’amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti. Opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile.
Il sistema sanzionatorio
Sull’applicazione del Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, devono vigilare i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno, gli uffici etici e di disciplina. Ai dipendenti sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, in modo che possano conseguire una piena conoscenza dei contenuti della norma.
La violazione degli obblighi previsti integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell’amministrazione di appartenenza.
Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
Resta ferma l’applicazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, nonchè gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti”, è in vigore dal 15 novembre 2009 ed ha introdotto delle modifiche ed integrazioni alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Fra le molteplici innovazioni introdotte dall’intervento riformatore, assume rilevante importanza per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca la normativa sulla responsabilità disciplinare che, diversamente dal passato, si applica ora a tutte le categorie di pubblici dipendenti, comprese quelle con qualifica dirigenziale, senza distinzioni o eccezioni riferite a singoli comparti di appartenenza.
Tale normativa configura, pertanto, un sistema sanzionatorio uniforme ed omogeneo, nel quale non assumono più rilevanza i profili di specialità che prima valevano con riguardo a singole tipologie di lavoro pubblico.
Tenuto conto della complessità e delicatezza della materia, il Ministero ha ritenuto opportuno tracciare con la circolare n. 88, prot. n. 3308 dell’8 novembre 2010, contenente le “Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”, innanzitutto, un quadro di sintesi delle novità legislative di maggiore impatto per il settore della scuola e poi, in relazione agli aspetti che più rilevano, fornire specifiche indicazioni volte ad assicurare, nella fase applicativa, sia l’uniformità di azione, sia un più agevole svolgimento dei connessi adempimenti.